Giornale
Normativa05 ottobre 2026 5 min di lettura

Green Claims Directive: il DPP come documentazione probatoria

Come i dati del passaporto digitale diventano la prova legale richiesta per ogni dichiarazione ambientale nel settore moda.

La fine dell'era delle dichiarazioni vaghe

"Eco-friendly", "sostenibile", "green": per anni, il settore moda ha utilizzato questi termini con notevole libertà interpretativa. La Commissione Europea ha rilevato che il 53,3% delle dichiarazioni ambientali esaminate nell'UE erano vaghe, fuorvianti o infondate (European Commission, Sweep on Greenwashing, 2021). Nel tessile, la percentuale saliva al 39% di claim privi di qualsiasi evidenza a supporto.

La Green Claims Directive, proposta nel marzo 2023 e in fase di finalizzazione, introduce un cambio di paradigma: ogni dichiarazione ambientale esplicita dovrà essere substantiated — cioè supportata da prove scientifiche — prima di essere comunicata al consumatore.

Cosa richiede esattamente la Direttiva

La normativa impone tre requisiti fondamentali per qualsiasi claim ambientale:

Le dichiarazioni comparative ("più sostenibile di...", "meno impattante del...") richiedono evidenze ancora più stringenti: dati equivalenti, stessa metodologia, stesso perimetro di analisi.

Il DPP come infrastruttura probatoria

Qui entra in gioco il Digital Product Passport. Il Regolamento ESPR (EU 2024/1781) richiede che ogni prodotto tessile immesso nel mercato UE (non prima della metà del 2029) sia accompagnato da un passaporto digitale contenente dati su materiali, processi produttivi, e impatto ambientale.

Questi dati non sono solo informativi: diventano la base documentale per qualsiasi dichiarazione ambientale.

Dati DPP
Analisi LCA/PEF
Verifica terza parte
Claim ambientale conforme

Flusso di substantiation: dal dato grezzo alla dichiarazione verificata

Quali dati del DPP supportano quali claim

Non tutti i dati servono per tutti i claim. Ecco la mappatura tra campi del passaporto e dichiarazioni ambientali:

Il DPP non fornisce la conclusione (il claim), ma i dati primari da cui la conclusione deve derivare attraverso metodologie standardizzate.

Le implicazioni per i brand

La Direttiva prevede un regime sanzionatorio significativo. Gli Stati membri possono imporre sanzioni fino al 4% del fatturato annuo per infrazioni gravi, con esclusione temporanea da appalti pubblici e procedure di procurement (Proposta COM/2023/166).

Ma oltre al rischio, c'è l'opportunità: i brand che strutturano correttamente i propri dati DPP creano un asset riutilizzabile per:

  • Comunicazione B2C (etichette, e-commerce, campagne)
  • Reportistica ESG e bilanci di sostenibilità
  • Due diligence nella supply chain (CSDDD)
  • Risposta a richieste di buyer e retailer

Domande frequenti

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